Ricongiungimento familiare


CHI PUÒ PRESENTARE UNA DOMANDA DI RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE?

Lo straniero che voglia richiedere il ricongiungimento familiare deve essere titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno della durata di almeno un anno, in corso di validità o per il quale sia stato chiesto il rinnovo nei termini previsti, rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, oppure per asilo politico, protezione sussidiaria, studio, motivi religiosi o familiari.


PER QUALI FAMILIARI SI PUÒ RICHIEDERE IL RICONGIUNGIMENTO?

  • Il coniuge che abbia compiuto 18 anni e con cui il soggiornante in Italia non sia legalmente separato;

  • I figli che, al momento della presentazione dell'istanza di ricongiungimento, siano minori di 18 anni, anche quelli del coniuge o nati fuori del matrimonio, a condizione che non siano coniugati e che l'altro genitore (qualora in vita) abbia espresso il suo consenso. I figli minori adottati, affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli;

  • I figli maggiorenni che siano a carico dello straniero soggiornante in Italia, quando, per ragioni oggettive, non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita per gravi motivi di salute che comportino invalidità totale;

N.B.: in questo caso, la malattia e l'invalidità vanno puntualmente certificate attraverso documentazione medica rilasciata, a spese del richiedente, dal medico nominato dall' Ambasciata italiana competente per il Paese di provenienza dei familiari per i quali è stato richiesto il ricongiungimento.

  • I genitori a carico:

- fino a 65 anni di età: se non hanno altri figli nel Paese di origine o di provenienza e sono completamente a carico del figlio in Italia (non hanno alcun reddito);

- oltre i 65 anni: se non hanno altri figli nel Paese di origine o di provenienza oppure se gli altri figli non hanno la possibilità di mantenerli a causa di gravi motivi di salute, documentabili e accertati dall'Ambasciata Italiana nel Paese.

N.B.: Nel caso di genitori con più di 65 anni di età, è richiesta un'assicurazione sanitaria privata a copertura di "tutti i rischi nel territorio nazionale", ovvero l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

  • Il genitore naturale del minore regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore.

La domanda di nulla osta può essere presentata per conto del minore dal genitore soggiornante regolarmente.

Per i requisiti di reddito e di alloggio, si tiene conto della condizione del genitore regolarmente soggiornante.


QUALI SONO I PRESUPPOSTI DELLA DOMANDA?

Essere in possesso di:

  • un reddito, facendo riferimento all'assegno sociale aumentato in base ad un calcolo che tiene conto degli appartenenti al nucleo familiare;

  • un alloggio, che deve essere dotato dei requisiti igienici e sanitari, accertati dal certificato di idoneità igienico-sanitaria attestante l'idoneità dell'alloggio ad ospitare i familiari per cui è richiesto il ricongiungimento. Il certificato deve essere richiesto al Comune in cui si trova l'alloggio.




Come funziona

IL PROCEDIMENTO

La domanda di ricongiungimento familiare può essere presentata soltanto online, tramite l'accesso con le credenziali SPID al portale dedicato del Ministero dell'Interno raggiungibile al sito web portaleservizi.dlci.interno.it.

In fase di compilazione il richiedente dovrà indicare lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Cremona solo se è residente in un Comune della provincia di Cremona, allegando alla domanda la documentazione richiesta in formato digitale.

Al momento dell'inserimento della domanda dovrà essere allegata la documentazione richiesta, comprovante il possesso dei requisiti anagrafici, reddituali e alloggiativi. I dati anagrafici di richiedente e famigliari da ricongiungere dovranno essere inseriti così come riportati sul passaporto.

L'Ufficio esaminerà la documentazione allegata e, successivamente, sarà inviato al richiedente l'esito dell'istruttoria ESCLUSIVAMENTE per il tramite di comunicazioni del sistema ALI sulla casella di posta elettronica inserita in domanda.

L'utente potrà accedere con le proprie credenziali a sistema per controllare che ci siano eventuali comunicazioni. Analogamente, in caso di inserimento di documentazione carente o non idonea, il richiedente verrà informato delle necessarie integrazioni tramite comunicazioni del sistema ALI e dovrà provvedere ad allegare i documenti richiesti.

Se la domanda è accolta, lo Sportello Unico per l'Immigrazione convoca il richiedente per l'acquisizione degli originali dei documenti, già esaminati in copia, e la consegna allo stesso della comunicazione di avvenuto rilascio del nulla osta al ricongiungimento, che, a cura dello Sportello, viene trasmesso, per via telematica, alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana del Paese in cui si trova il familiare da ricongiungere.

Gli Uffici consolari verificano - tramite apposita documentazione fornita dal richiedente - i requisiti soggettivi per il rilascio del visto d'ingresso, ossia il vincolo di parentela, di coniugio, la minore età o lo stato di salute del familiare. Dal momento della comunicazione di rilascio del nulla osta decorre il termine di sei mesi per la richiesta del visto d'ingresso all'autorità diplomatico-consolare italiana nel Paese d'origine del familiare da ricongiungere. Il visto viene rilasciato o negato entro 30 giorni dalla richiesta.

N.B. La documentazione attestante il rapporto di parentela (certificato di matrimonio o certificato di nascita, tradotti e legalizzati) presentata presso l'Ambasciata italiana per ottenere il "Visto d'Ingresso" va conservata poiché verrà richiesta successivamente dalle autorità italiane. 

Entro otto giorni dall'ingresso in Italia, lo straniero ricongiunto deve comunicare al SUI, a mezzo P.E.C., il proprio ingresso in Italia, allegando copia del visto e del timbro d'ingresso. S

eguirà la convocazione dello straniero allo Sportello, con indicazione del giorno e dell'ora di presentazione al SUI al fine di registrare l'ingresso in Italia, presentare la documentazione originale richiesta nella medesima convocazione e ritirare l'apposito kit postale necessario per la richiesta del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, da inoltrare successivamente alla Questura. In caso di mancata presentazione alla suddetta convocazione, la pratica sarà archiviata, salvi comprovati impedimenti non dipendenti dal richiedente.

All'esito della procedura, lo straniero ottiene un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, che consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, nonché di svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma e può essere convertito in permesso per motivi di lavoro. 


Target

  • Tutti
  • Adulti
  • Persone straniere

Servizio erogato da Prefettura di Cremona

Presso:

Prefettura di Cremona
Corso Vittorio Emanuele II, n. 17 - 26100 - Cremona (CR)