Il cosiddetto "DECRETO FLUSSI" stabilisce annualmente il numero di quote destinate alle conversioni dei permessi di soggiorno da studio/tirocinio/lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato/autonomo e il numero di quote destinate all'ingresso di determinate categorie di lavoratori extracomunitari residenti all'estero.
L'ingresso dei cittadini non comunitari in Italia per lavoro subordinato non stagionale, stagionale e per lavoro autonomo avviene nell'ambito delle quote di ingresso stabilite dal decreto.
I visti di ingresso per motivi di lavoro sono, pertanto, rilasciati entro i limiti di questo contingente numerico.
Per accedere a tale procedura è necessario attendere la pubblicazione del decreto flussi per l'inoltro della domanda secondo le tempistiche e le istruzioni indicate nello stesso.
I PRESUPPOSTI per il rilascio del nulla osta sono precisati nel “decreto flussi”, ma, in generale, sono i seguenti:
possesso di un reddito minimo da parte del datore di lavoro;
esistenza di una sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;
proposta di contratto di soggiorno contenente tutti gli elementi essenziali dell'accordo (prestazioni, orario, contratto di lavoro), con l'impegno al pagamento del viaggio di ritorno del cittadino straniero nel Paese di origine o provenienza nel caso di provvedimento di allontanamento;
dichiarazione di insussistenza di motivi ostativi all’ingresso del lavoratore straniero.
AUTORIZZAZIONI LAVORO SUBORDINATO IN CASI PARTICOLARI
Per alcune tipologie di rapporto di lavoro, la legge prevede l'ingresso in Italia senza limitazioni di quota.
Il datore di lavoro deve presentare la richiesta di autorizzazione esclusivamente mediante compilazione on-line del relativo modulo all’indirizzo web https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm
Per accedere alle procedure indicate, è necessario effettuare l'accesso al Portale mediante SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).
Non è consentito l'accesso con utenze aziendali né associate a domini di posta elettronica "temporanei".
IL PROCEDIMENTO
Il datore di lavoro che intende assumere un lavoratore residente all'estero deve inviare la richiesta telematica, entro i tempi e la data indicati dal decreto flussi, all’indirizzo web AliSportello compilando il modello specifico e allegando contestualmente la documentazione prevista per ogni tipologia all'interno della specifica sezione "Upload Allegati".
L' accesso al Portale per presentare le relative istanze avviene esclusivamente mediante credenziali SPID.
Una volta inviata la domanda, tutte le successive comunicazioni inerenti alla stessa saranno recapitate telematicamente sulla homepage personale del Portale Servizi ALI nell'apposita sezione e saranno consultabili alla voce COMUNICAZIONI.
Lo Sportello Unico per l'Immigrazione è responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato e indeterminato e, quindi, al rilascio del nulla osta all'assunzione del lavoratore straniero.
Le domande sono esaminate dallo Sportello Unico per l'Immigrazione, in ordine cronologico, attraverso un'istruttoria che coinvolge l'Ispettorato Territoriale del Lavoro - competente alla verifica della validità delle condizioni contrattuali contenute nella domanda - e l'Ufficio Immigrazione della Questura, incaricata della verifica delle condizioni di ammissibilità del lavoratore nel territorio Schengen. Se l'istruttoria si conclude con esito positivo, il datore di lavoro viene informato del rilascio del nulla osta all'assunzione, valido per la durata di sei mesi.
Su richiesta dello stesso datore di lavoro, lo Sportello Unico per l'Immigrazione trasmette il nulla osta alla Rappresentanza diplomatica del Paese di residenza del lavoratore.
Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso.
Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, lo straniero deve comunicare allo Sportello Unico per l’Immigrazione, a mezzo P.E.C., il proprio ingresso in Italia, allegando copia del visto e del timbro d'ingresso.
Seguirà la convocazione dello straniero allo Sportello, con indicazione del giorno e dell'ora di presentazione e della documentazione occorrente, al fine di procedere alla firma del contratto di soggiorno, che resta ivi conservato e che verrà trasmesso all'autorità consolare competente e al centro per l'impiego competente.
Contemporaneamente, lo Sportello Unico per l'Immigrazione consegna allo straniero l'apposito kit postale di richiesta del permesso di soggiorno per lavoro, da spedire all'Ufficio Immigrazione della Questura.
Per la sottoscrizione del contratto è necessaria la presenza di entrambe le parti. In alternativa, l'eventuale rappresentante dovrà essere munito di procura speciale nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.
La ricevuta della domanda di permesso di soggiorno permette di godere dei diritti del soggiorno e, in particolare, dell'iscrizione anagrafica e dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale.
Presso:
Prefettura di Cremona