La "Legalizzazione" consiste nell'attestazione della qualità legale del Pubblico Ufficiale che ha apposto la propria firma su un documento originale (atti, copie ed estratti), nonché dell'autenticità della firma stessa.
La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo provvede, per delega del Ministero degli Affari Esteri, alla legalizzazione delle firme su documenti da e per l'estero.
La Prefettura-U.T.G. legalizza esclusivamente:
atti e documenti formati in Italia affinché abbiano valore all'estero;
atti e documenti formati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente in Italia, affinché abbiano valore in Italia, fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione stabilite da leggi o da accordi internazionali.
ATTENZIONE:
La legalizzazione delle firme non è necessaria per gli atti e i documenti rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente in Italia dei seguenti stati aderenti alla Convenzione Europea di Londra del 7 giugno 1968 o alla Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Liechtenstein, Lussemburgo, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Regno Unito, Romania, Spagna, Svezia , Svizzera, Turchia, Ucraina.
I documenti formati o da valere negli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 devono essere sottoposti alla formalità della postilla c.d."Apostille" (prevede un timbro speciale attestante l'autenticità del documento e la qualità legale dell''Autorità rilasciante), in luogo della legalizzazione.
ATTI FORMATI ALL’ESTERO:
Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere in Italia, sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero competenti per lo Stato di provenienza, senza necessità di ulteriore legalizzazione
INFORMAZIONI UTILI:
L'interessato o altra persona delegata può presentare e/o ritirare la documentazione da legalizzare direttamente in Prefettura, avendo cura di presentare l'atto da legalizzare e gli eventuali allegati.
Gli atti ed i documenti rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare presente in Italia, che devono valere in Italia, sono soggetti all'imposta di bollo (€ 16,00), salvo i casi previsti dalle convenzioni internazionali vigenti o formati da ambasciate e consolati di Paesi appartenenti all'Unione Europea.
DOCUMENTI DI COMPETENZA DELLA PROCURA
Le dichiarazioni rese presso un notaio a firma di soggetti privati, gli atti giudiziali e notarili e le traduzioni effettuate a cura di un traduttore giurato iscritto all'albo del Tribunale devono essere legalizzati presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale al quale appartiene la giurisdizione.
Per prenotare un appuntamento per la legalizzazione di atti o documenti occorre accedere alla piattaforma online - Prenota online (legalizzazione).
Il link della piattaforma è accessibile dal sito della Prefettura, nella sezione "Servizi per i cittadini" oppure cliccando su Prenota
È anche possibile trasmettere per posta la documentazione da legalizzare, avendo cura di specificare lo Stato estero di destinazione (nel caso si tratti di documentazione italiana) e di allegare una busta affrancata e indirizzata, oltre alle eventuali marche da bollo necessarie.
Indirizzo di spedizione:
Ufficio Legalizzazione
C/o Prefettura di Cremona
Corso Vittorio Emanuele II, 17
26100 Cremona
Nella busta di spedizione è opportuno inserire: la documentazione da legalizzare; una lettera accompagnatoria in cui è indicato il Paese estero di destinazione; una busta già affrancata e già indirizzata per la nostra spedizione; marche da bollo, se necessarie.
Presso:
Prefettura di Cremona