CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER MATRIMONIO
Il cittadino straniero o apolide coniugato con un cittadino italiano può chiedere di acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 5 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, nel caso in cui:
risieda legalmente in Italia da almeno due anni dalla data del matrimonio;
risieda all'estero da almeno tre anni dalla data del matrimonio.
Il coniuge straniero di un cittadino italiano che si sia trasferito in Italia dopo tre anni di matrimonio trascorsi all'estero può presentare istanza di cittadinanza senza dover attendere ulteriori due anni, in quanto è da ritenersi che il requisito sia già maturato durante la residenza all'estero.
Se il coniuge è stato naturalizzato cittadino italiano, i termini di cui sopra decorrono dalla data del relativo giuramento.
Tutti i sopracitati termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
Ai fini del conferimento della cittadinanza per matrimonio, è requisito essenziale e imprescindibile che il matrimonio contratto all'estero sia trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di residenza.
Dal momento della presentazione della domanda e fino all'adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non deve intervenire lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, né la separazione personale dei coniugi, pena il rigetto della domanda; tuttavia, la morte del coniuge nelle more del procedimento non comporta il rigetto dell'istanza.
Nel caso in cui intervenga la riconciliazione dei coniugi, tutti i termini di cui sopra ricominceranno a decorrere dalla data della stessa.
CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER RESIDENZA LEGALE ININTERROTTA IN ITALIA
Il cittadino straniero o apolide può chiedere di acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, nel caso in cui:
sia nato in Italia e vi risieda legalmente da almeno 3 anni, o sia figlio o nipote in linea retta di cittadini italiani per nascita e risiedi legalmente in Italia da almeno 3 anni;
sia maggiorenne, adottato da cittadino italiano o figlio di cittadino straniero naturalizzato, e risieda legalmente in Italia da almeno 5 anni, successivi all'adozione o alla naturalizzazione del genitore;
abbia prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano o di altro Ente Pubblico statale (nel caso di servizio all'estero, non occorre stabilire la residenza in Italia ed è possibile presentare domanda tramite la competente autorità consolare);
sia cittadino U.E. e risieda legalmente in Italia da almeno 4 anni;
sia apolide o titolare di protezione internazionale e risieda legalmente in Italia da almeno 5 anni successivi al riconoscimento del rispettivo status;
sia cittadino straniero e risieda legalmente in Italia da almeno 10 anni.
COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni relative procedimento di concessione della cittadinanza saranno inviate al richiedente tramite il portale web utilizzato per inoltrare la domanda.
È necessario monitorare con attenzione gli indirizzi di posta elettronica indicati all'atto della presentazione dell'istanza, nonché l'indirizzo mail connesso all'identità SPID in quanto vero e proprio "domicilio digitale".
Per verificare la propria pratica di cittadinanza, visualizzare lo stato di avanzamento della propria pratica e leggere le comunicazioni ricevute si deve accedere all'area riservata del portale.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
Il cittadino straniero può presentare domanda di concessione della cittadinanza italiana esclusivamente on-line all'indirizzo web:
portaleservizi.dlci.interno.it
Per la presentazione dell'istanza è necessario possedere l'identità digitale SPID.
Nel caso in cui le proprie generalità, come risultanti dal sistema SPID, non corrispondano a quelle indicate nella documentazione allegata all'istanza, è necessario chiarire tali incongruenze allegando alla propria domanda un'attestazione consolare di esatte generalità, debitamente legalizzata.
Le donne che desiderino mantenere il cognome del coniuge devono allegare alla propria domanda il certificato del matrimonio contratto all'estero da cui risulti l'acquisto del cognome in questione.
Il modulo telematico di domanda va compilato con estrema attenzione in tutte le sue parti, avendo cura di scansionare correttamente fronte/retro e in modo leggibile tutta la DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:
I cittadini stranieri che hanno fatto ingresso in Italia prima del compimento del 14° anno di età e che abbiano ininterrottamente mantenuto la residenza legale in Italia possono allegare un'autocertificazione o un certificato storico di residenza in sostituzione del certificato penale del Paese di origine.
Il richiedente al quale sia stato riconosciuto lo status di rifugiato oppure la protezione sussidiaria dalla competente Commissione Territoriale, in sostituzione dei certificati di nascita e penale del Paese di origine potrà produrre idonei atti notori formati presso il Tribunale, unitamente a copia della documentazione attestante il riconoscimento della protezione in questione.
Si specifica che i titolari di protezione umanitaria o speciale non possono presentare alcuna documentazione sostitutiva.
In alternativa, gli interessati sono tenuti a produrre apposita certificazione attestante il livello richiesto di conoscenza della lingua italiana, rilasciata da uno dei quattro enti certificatori riconosciuti dai cennati Ministeri: Università per stranieri di Perugia, Università per stranieri di Siena, Università Roma Tre e della Società Dante Alighieri e della connessa rete nazionale ed internazionale di istituzioni ed enti convenzionati, rintracciabili nelle informazioni pubblicate sui siti dei medesimi ministeri ed enti certificatori.
Qualora il titolo di studio o la certificazione vengano rilasciati da un ente pubblico, i richiedenti dovranno autocertificarne il possesso, indicando gli estremi dell'atto, mentre, se si tratta di un istituto paritario ovvero di un ente privato, essi dovranno produrne copia autenticata.
Sono esonerati dall'obbligo di presentare la certificazione linguistica i cittadini stranieri che alleghino alla propria domanda un accordo di integrazione sottoscritto (ai sensi dell'articolo 4-bis del D. Lgs. 286/1998), oppure un permesso di soggiorno CE/UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità.
Coloro che hanno sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'art. 4 bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'art. 9 del D. Lgs. citato, dovranno fornire, al momento della presentazione dell'istanza, rispettivamente gli estremi della sottoscrizione dell'accordo e del titolo di soggiorno in corso di validità.
È necessario, inoltre, dichiarare un reddito che, nell'ultimo triennio, risulti superiore ai parametri stabiliti dall'art. 3 del D.L. 382/1989, convertito dalla L. 8/1990.
Nel caso in cui non si posseggano redditi propri, o si posseggano redditi inferiori a tali parametri, potranno essere comprovati i redditi di altri componenti del nucleo familiare presenti nello stesso stato di famiglia del richiedente.
Presso:
Prefettura di Cremona